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Stop alle autocertificazioni per la valutazione dei rischi! Dal primo luglio è necessario il DVR

La valutazione dei rischi e l' elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.

Per le aziende fino a 10 lavoratori è possibile autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi. Ma questo sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.

Pertanto tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, etc. dovranno documentare l'avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.
In caso di inadempienza è previsto:
  • arresto dai tre ai sei mesi;
  • ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Si rimanda al TU sulla Sicurezza (Dlgv.81/08)

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),
in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei
casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive
causali.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono
essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza
del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi
. Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali
procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel
campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) soppressa dall’art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106
 

 

 

 


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